La Sicurezza nei Cantieri

Corso di 16 ore per la sicurezza nei cantieri

Formazione e Consulenza Sicurezza sul Lavoro

 

PMI Servizi organizza il corso per la sicurezza nei cantieri per il primo ingresso anche online, in modalità e-learning. Ciò sta a significare che il lavoratore potrà ricevere tutta la formazione necessaria, ma senza perdere tempo in spostamenti; allo stesso tempo il datore di lavoro potrà rimanere in regola con la legge, ma con un forte risparmio economico. Sia le lezioni che il programma del corso per la sicurezza nei cantieri sono certificati a norma di legge dall’Ente Bilaterale Eb.I.N.F.O.S.. La durata del corso, così come previsto dalla legge, è di 16 ore.

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Quando si comincia a lavorare in un cantiere edile bisogna seguire, per legge, un corso sulla sicurezza nei cantieri. In particolare parliamo del corso per il primo ingresso in cantiere che serve a formare un lavoratore che non ha mai operato in questo ambito riguardo alle misure di sicurezza che deve adottare per se stesso e per gli altri lavoratori. Tanta attenzione viene posta sui lavoratori edili poiché questo settore ha un elevato rischio di infortuni ed è perciò indispensabile utilizzare tutti i mezzi affinché il lavoratore venga protetto.

Il programma del corso sulla sicurezza nei cantieri prevede temi come la movimentazione dei carichi, il carico e scarico di automezzi, la pulizia dell’area di lavoro e di attrezzi e macchinari; l’uso di scalee ponteggi; lavorare negli scavi; l’uso di alcune attrezzature specifiche; l’uso dei dispositivi di protezione individuale e molto altro ancora. Tutti argomenti che vedono un risvolto pratico nel momento in cui il lavoratore approccerà al lavoro reale.

La normativa di riferimento per ciò che riguarda la formazione per la sicurezza nei cantieri edili è l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 che in generale obbliga il datore di lavoro a fornire tutta la formazione necessaria e sufficiente per la tipologia di rischi a cui è sottoposto il lavoratore:

  • comma 1: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda."
  • comma 3: "Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2."
  • comma 4: "La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi."

Nello specifico il corso per il primo ingresso in cantiere viene normato da contratto nazionale del comparto edile, firmato il 18 giugno 2008, che prevede nell’Allegato 21 artt. 87 e 110 che il datore di lavoro di un’impresa edile segnali ogni nuovo lavoratore e che quest’ultimo segua un corso sulla sicurezza nei cantieri di 16 ore. Con il "Chiarimenti tra le parti sociali" del 29 ottobre 2008 si è stabilito che il corso di 16 ore serve a sostituire i corsi indicati dagli artt. 87 e 110, ma solo per quel che riguarda il primo ingresso in cantiere, per il cambio di mansioni o per l’introduzione di nuovi macchinari, tecnologie o sostanze rimane l’obbligatorietà di un corsi di 8 ore da svolgere in orario lavorativo, come previsto dall’art. 87 del CCNL.