Coordinatore della sicurezza, esecuzione e progettazione

Formazione e Consulenza Sicurezza sul Lavoro

 

Con il titolo di coordinatore della sicurezza ci riferiamo a due figure addette alla sicurezza in cantiere, che sono: il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Sono entrambi due figure fondamentali per la sicurezza in cantiere, nelle attività edili, alle quali spetta la pianificazione e l’esecuzione delle opere nel rispetto delle norme previste dal Testo unico D.Lgs 81/08, per la tutela dei lavoratori e la loro prevenzione.

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Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione così è definito dal Testo unico nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Articolo 89.

“Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”, ovvero soggetto incaricato di eseguire e occuparsi delle seguenti mansioni, indicate dall’articolo 91 ancora del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione): 1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

  • a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
  • b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)".

La nomina del coordinatore in fase di progettazione spetta al committente, o a chi prima dell’inizio dei lavori ne ha assunto oneri e responsabilità: il responsabile dei lavori. La figura del coordinatore è obbligatoria nei cantieri dove si registri la presenza di più imprese esecutrici.

Come sopra citato due gli obblighi principali e da ricordare a carico del coordinatore. Primo fra i due la redazione del PSC, ovvero: “Una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.

Contestualmente al PSC la redazione del fascicolo con le caratteristiche dell’opera indicato dall’allegato XVI del Testo unico sulla sicurezza: “Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione".

E comprende tre parti: la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3), i riferimenti alla documentazione di supporto esistente.

Il coordinatore in fase di progettazione deve possedere per l’assunzione di tale mansione, requisiti professionali definiti da D.Lga 81/08 chiari e inequivocabili. Che vanno dalla laurea, alla qualifica di geometra, ad attestati di formazione. Se in possesso di tali requisiti può ricoprire anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione.

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Il coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione invece è “il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.

Ha mansioni operative, con proprietà e caratteristiche che si esplicano totalmente nella realizzazione dell’opera. La sua nomina è indispensabile in presenza di più ditte esecutrici e di più ditte affidatarie. Il coordinatore:

  • a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".